Art. 2009 – Forma della girata

La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante 17 l. camb.; 19 l. ass.(1).

È valida la girata anche se non contiene l’indicazione del giratario(2).

La girata al portatore vale come girata in bianco 16 l. camb..

Note

(1)

La girata, che non esige forme particolari, può essere apposta indifferentemente su uno o l’altro lato del documento.

(2)

Si tratta della c.d. girata in bianco, a fronte della quale il possessore può scegliere tra le facoltà di cui all’art. 2011 comma 2 c.c..

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