(1)Se alla girata è apposta una clausola che importa conferimento di una procura per incasso, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma non può girare il titolo, fuorché per procura(2).
L’emittente può opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni opponibili al girante.
L’efficacia della girata per procura non cessa per la morte o per la sopravvenuta incapacità del girante 22 l. camb.; 26 l. ass..
Note
(1)
Nonostante la rubrica della norma, girata per procura e per incasso indicano la medesima figura.
(2)
Cioè con una nuova procura a terzi (1392 c.c.).