Art. 2014 – Girata a titolo di pegno

Se alla girata è apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo(1), ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura(2).

L’emittente non può opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante(3), a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell’emittente 1993; 23 l. camb..

Note

(1)

Cioè i diritti che si fondano sulla lettera del titolo: in sostanza, egli può esigere la prestazione dedotta in esso allo scopo di realizzare la garanzia. Salvo che per l’obbligazione sia fissato un termine a favore del debitore (1185 1 c.c.) o di entrambi (1184 c.c.), il possessore può esigere in qualsiasi momento l’adempimento della prestazione, ma solo dalla sua scadenza diviene proprietario della somma, mentre prima ne è solo depositario (2803, 1766 c.c.).

(2)

Nonostante l’analogia di situazione tra quella del giratario per garanzia e quella del giratario per procura (2013 c.c.), permane la differenza per cui solo il primo agisce per ottenere l’adempimento di un proprio diritto, laddove il secondo è, pur sempre, un rappresentante.

(3)

Tra di esse, ad esempio, quella relativa ad una remissione di debito (1236 c.c.).

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