Il gestore deve avere la capacità di contrattare(1)(2).
Note
(1)
La capacità contrattuale presuppone, ovviamente, la capacità d’agire (2 c.c.). Se la gestione riguarda un attività materiale secondo alcuni sarebbe sufficiente la capacità naturale (428 c.c.).
(2)
Si ritiene che se il gestore è incapace la gestione è inefficace nei confronti dell’interessato, salvi i diritti dei terzi in buona fede (1175 c.c.). Inoltre, l’interessato ha la possibilità di agire verso il gestore per indebito arricchimento (2033 c.c.).