Art. 2030 – Obbligazioni del gestore

Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato(1).

Tuttavia il giudice, in considerazione delle circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa(2).

Note

(1)

Il rinvio deve intendersi nei limiti in cui le norme sul mandato siano compatibili con la situazione gestoria. In ogni caso, anche nella gestione di affari altrui si potrà distinguere a seconda che vi sia o meno la spendita del nome dell’interessato (1704, 1705 c.c.). Invece, circa il grado di diligenza richiesto al gestore si discute se esso sia quello di cui alla diligenza ordinaria (1176 c.c.) ovvero quello, minore, previsto per il mandato gratuito (v. 1710 comma 1 c.c.).

(2)

Ad esempio, considerando l’inerzia dell’interessato ed il suo apporto causale rispetto all’inizio della gestione.

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