Art. 2031 – Obblighi dell’interessato

Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata(1), l’interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio(2) e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte 1720.

Questa disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell’interessato(3), eccetto che tale divieto sia contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

Note

(1)

Si tratta del requisito del c.d. utiliter coeptum: ciò che rileva è solo l’inizio della gestione, a prescindere dal risultato finale. Si discute se l’utilità debba essere valutata in modo oggettivo o soggettivo.

(2)

Questi due periodi si riferiscono, rispettivamente, alla gestione con spendita del nome dell’interessato (1704 c.c.) ed a quella senza spendita del suo nome (1705 c.c.).

(3)

Si ritiene che il comma contempli un istituto autonomo, la “negotiorum gestio prohibente domino”, in ordine alla quale non è necessaria l’assenza dell’interessato e l’utilità è implicita nell’intervento. Esso deriva dalla regola per cui nessuno può ingerirsi nella sfera giuridica altrui senza il suo consenso.

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