Art. 2037 – Restituzione di cosa determinata

Chi ha ricevuto indebitamente(1) una cosa determinata è tenuto a restituirla 1189 comma 2(2)

Se la cosa è perita, anche per caso fortuito 1218, 1256, chi l’ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa è soltanto deteriorata, colui che l’ha data può chiedere l’equivalente, oppure la restituzione e un’indennità per la diminuzione di valore.

Chi ha ricevuto la cosa in buona fede non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorché dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento 1147.

Note

(1)

La norma si riferisce sia all’indebito oggettivo (2033 c.c.) che all’indebito soggettivo (2036 c.c.). Pertanto, i concetti di buona e mala fede (commi 2 e 3) vanno definiti alla luce delle rispettive ipotesi.

(2)

Per quanto concerne la restituzione dei frutti è necessario guardare agli articoli 2033 c.c. e 2036, comma 2 c.c..

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