Art. 2038 – Alienazione della cosa ricevuta indebitamente

Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede(1) 1147, l’ha alienata prima di conoscere l’obbligo di restituirla è tenuto a restituire il corrispettivo conseguito. Se questo è ancora dovuto, colui che ha pagato l’indebito subentra nel diritto dell’alienante 1203 n. 5. Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato, nei limiti del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l’indebito.

Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede, o dopo aver conosciuto l’obbligo di restituirla, è obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore. Colui che ha pagato l’indebito può però esigere il corrispettivo dell’alienazione e può anche agire direttamente per conseguirlo. Se l’alienazione è stata fatta a titolo gratuito, l’acquirente, qualora l’alienante sia stato inutilmente escusso, è obbligato, nei limiti dell’arricchimento, verso colui che ha pagato l’indebito 1147.

Note

(1)

Il contenuto dei concetti di buona fede e mala fede (comma 2) si determina a norma del precedente art. 2038 c.c. e, quindi, valutando se l’indebito è stato oggettivo (2033 c.c.) o soggettivo (2036 c.c.).

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