Art. 2039 – Indebito ricevuto da un incapace

L’incapace(1) che ha ricevuto l’indebito(2), anche in mala fede, non è tenuto che nei limiti in cui ciò che ha ricevuto è stato rivolto a suo vantaggio 1190, 1443, 2041(3).

Note

(1)

Sia legale (404, 414 c.c.) che naturale (428 c.c.). L’incapacità deve sussistere al momento del ricevimento dell’indebito.

(2)

Sia oggettivo (2033 c.c.) che soggettivo (2036 c.c.).

(3)

Il vantaggio, in quanto fonda la domanda restitutoria del solvens, deve essere provato da questi (2697 c.c.). Sull’incapace non grava un obbligo restitutorio; il pagatore ha solo diritto ad un indennizzo.

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