Colui al quale è restituita la cosa è tenuto a rimborsare il possessore delle spese e dei miglioramenti(1), a norma degli articoli 1149, 1150, 1151 e 1152.
Note
(1)
Le spese sono gli esborsi volti alla conservazione del bene, mentre i miglioramenti sono quelli volti ad aumentarne il valore.