Art. 2044 – Legittima difesa

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri 52 c.p.(1).

Nei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa(2).

Nel caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato(2).

Note

(1)

I requisiti affinché ricorra un caso di legittima difesa sono: un’aggressione illegittima al soggetto o al suo patrimonio; un pericolo attuale ed inevitabile; una difesa diretta a far venir meno l’aggressione, purché sia proporzionata all’offesa.

(2)

Comma introdotto dalla L. 26 aprile 2019, n. 36 in vigore dal 18 maggio 2019.

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