Art. 2045 – Stato di necessità

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona 1447(1) e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile(2), al danneggiato è dovuta un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice 925, 1038, 1053, 1328, 2047 comma 2(3).

Note

(1)

In ordine a tale presupposto si discute se sia rilevante anche lo stato di necessità putativo, ciò ritenuto erroneamente tale dal soggetto in base a circostanze univoche.

(2)

I presupposti affinché ricorra lo stato di necessità sono: un pericolo alla persona (alla sua vita, salute etc.) serio ed attuale (cioè in grado di causare un danno imminente), inevitabile (perché in tal caso deve tenersi la condotta alternativa) ed involontario, in quanto non deve essere ascrivibile al comportamento del danneggiante. Anche in tal caso, inoltre, questo comportamento deve essere proporzionato al pericolo (v. 2044 c.c.).

(3)

Inoltre, se la situazione di pericolo è stata causata da un terzo, il danneggiato può ottenere, oltre all’indennizzo, anche il risarcimento dal terzo, ma purché ciò non comporti un ristoro maggiore rispetto al pregiudizio subito, perché, altrimenti, si avrebbe indebito arricchimento (2033 c.c.).

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