Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere(1) al momento in cui lo ha commesso(2), a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa 2047; 87 c.p.(3).
Note
(1)
La norma contempla la c.d. capacità delittuale che, a differenza dei quella negoziale, non presuppone la capacità di agire (2 c.c.). A sua volta la capacità naturale (428 c.c.) indica quella possibilità, minima, di comprendere che la propria condotta sarebbe illecita e di scegliere consapevolmente come comportarsi.
(2)
L’accertamento della capacità in questione spetta al giudice e deve essere effettuato caso per caso. Diversamente da ciò, esigenze di tassatività (2 c.p.; 25 Cost.) fanno si che nel diritto penale il codice elenchi le cause che possono comportare incapacità naturale (86 ss. c.p.).
(3)
L’ultimo periodo della norma prevede le c.d. actiones liberae in causa. Pur se l’evento è stato determinato da una condotta non libera, questa situazione è stata creata dal soggetto stesso (si pensi a chi, dopo aver assunto sostanze stupefacenti, si ponga alla guida del proprio veicolo causando un sinistro e distruggendo la vetrina di un negozio).