Art. 2047 – Danno cagionato dall’incapace

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza(1) dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto 2048(2).

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore del danno a un’equa indennità 843 comma 2, 924, 925, 1038, 1053, 1328, 2045.

Note

(1)

Tra di essi, ad esempio, i genitori, gli insegnanti, il personale ospedaliero.

(2)

Circa la natura giuridica della responsabilità contemplata dalla norma, si discute se si tratti di responsabilità per culpa in vigilando ovvero oggettiva per fatto altrui o, ancora, di una fattispecie a metà tra quest’ultima e quella aggravata. In ogni caso, si deve rilevare come la giurisprudenza sia particolarmente severa nell’esigere dal sorvegliante la dimostrazione di aver fatto quanto possibile per evitare il fatto.

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