Art. 2052 – Danno cagionato da animali

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni 2056 cagionati dall’animale(1), sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito 1218, 1256, 2051(2).

Note

(1)

La norma si applica tanto nel caso in cui l’animale sia addomesticato quanto in quello in cui non lo sia.

(2)

Circa la natura della responsabilità contemplata dalla norma, accanto a chi vi scorge una responsabilità solo aggravata, vi è chi vi vede una responsabilità oggettiva, addossata al proprietario o al custode in quanto tali. La stessa giurisprudenza richiede una prova liberatoria particolarmente gravosa.

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