Art. 2053 – Rovina di edificio

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione 1669; 677 c.p.(1)(2).

Note

(1)

Se il proprietario dell’immobile non riesce a dimostrare la responsabilità del manutentore o del costruttore ha, comunque, la possibilità di rivalersi nei loro confronti se l’azione non è ancora prescritta (2934 c.c.).

(2)

Circa la natura della responsabilità si discute se essa sia oggettiva o aggravata.

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