Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione 1669; 677 c.p.(1)(2).
Note
(1)
Se il proprietario dell’immobile non riesce a dimostrare la responsabilità del manutentore o del costruttore ha, comunque, la possibilità di rivalersi nei loro confronti se l’azione non è ancora prescritta (2934 c.c.).
(2)
Circa la natura della responsabilità si discute se essa sia oggettiva o aggravata.