Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo(1), se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli(2)(3).
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio1523, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà(4).
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo(5).
Note
(1)
Sussiste l’obbligo di assicurazione da responsabilità per danni da circolazione sia per i veicoli a motore senza guida di rotaie (art. 193 D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, c.d. Codice della strada e art. 122 D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, c.d. Codice delle assicurazioni private), sia per i natanti (art. 123 D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, c.d. Codice delle assicurazioni private), sia per i ciclomotori e le macchine agricole (art. 193 D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, c.d. Codice della strada).
(2)
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo “limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro tra veicoli esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni” (Corte Cost., 29 dicembre 1972, n. 205).
(3)
La norma opera anche se uno solo dei veicoli riporta lesioni ed implica che l’intero ammontare dei danni viene ripartito tra i conducenti.
(4)
Il danneggiato, quindi, può scegliere di agire contro uno di tali soggetti o contro il proprietario (2055 c.c.). In ordine al contenuto della prova liberatoria la giurisprudenza è particolarmente esigente e richiede la dimostrazione che siano stati concretamente adottati tutti mezzi necessari ad evitare la circolazione del veicolo.
(5)
In caso di difetto di costruzione, la responsabilità dei soggetti indicati da tale comma concorre con quella del costruttore, che risponde ai sensi dell’art. 2043 del c.c..