Art. 2055 – Responsabilità solidale

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone(1), tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno(2).

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Note

(1)

Si tratta del c.d. concorso di cause, che presuppone che l’illecito sia il frutto delle condotte, anche indipendenti tra loro, di più agenti.

(2)

Diverso è il caso in cui a cagionare l’evento concorra la condotta del danneggiato: in tal caso si applica l’art. 1227 c.c., comma 1, espressamente richiamato dall’art. 2056 c.c.. Ipotesi ancora differente è quella in cui tale condotta non incide sul verificarsi del danno, ma lo aggrava. In tal caso non sono risarcibili i pregiudizi che il danneggiato avrebbe potuto evitare (1227, comma 2 c.c.).

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