Art. 2083 – Piccoli imprenditori

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo 1647, 2139, 2221, gli artigiani (1), i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia 1330, 1368, 2202, 2214, 2221; art. 45 Cost..

Note

(1)

Per la nozione di artigiano si rimanda agli artt. 2, 3 e 4 della L. 8 agosto 1985, n. 443.

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