I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai(1).
Le leggi speciali e le norme corporative(2), in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell’impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie 2120.
Note
(1)
Comma così sostituito dall’art. 1, L. 13 maggio 1985, n. 190.
(2)
Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.