Art. 2096 – Assunzione in prova

Salvo diversa disposizione delle norme corporative(1), l’assunzione del prestatore di lavoro 3, 2071 per un periodo di prova deve risultare da atto scritto 1350 n. 13, 2241, 2725.

L’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova 2241(2).

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto 1373, senza obbligo di preavviso o d’indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine(3).

Compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianità del prestatore di lavoro 2120.

Note

(1)

Vedi nota 1 sub art. 2095.

(2)

Il periodo di prova deve avere una durata adeguata allo svolgimento delle mansioni per le quali il lavoratore viene assunto. I contratti collettivi pongono un limite massimo di durata, che può essere derogato per volontà delle parti, riducendo lo stesso.
Un periodo più lungo di quello ritenuto congruo dalle parti collettive può essere previsto solo per particolare complessità delle mansioni affidate al lavoratore in prova.

(3)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16-22 dicembre 1980, n. 189, ha dichiarato l’illegittimità del presente comma nella parte in cui non riconosce il diritto alla indennità di anzianità del lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova stesso.

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