Art. 2099 – Retribuzione

La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo 2100, 2101, 2108, 2131 e deve essere corrisposta nella misura determinata dalle norme corporative(1), con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito 1755, 2103, 2751, 2955, 2956; 545 c.p.c.; 36, 37 Cost..

In mancanza di norme corporative o di(1) accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali(1).

Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti 2102, con provvigione o con prestazioni in natura 1639, 2121.

Note

(1)

Gli incisi sono stati abrogati per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e delle organizzazioni sindacali fasciste.

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