Art. 21 – Deliberazioni dell’assemblea

Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità 18, 22 gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti 16.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio 31 ss. occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati 11.

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