Le azioni di responsabilità(1) contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall’assemblea 21 e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
Note
(1)
Altra competenza assembleare è l’azione di responsabilità nei confronti di chi tra i soci abbia violato obblighi derivanti dalla legge o dallo statuto; parimenti alla eventuale rinuncia alla stessa, una volta deliberata dall’assemblea deve essere esercitata dai nuovi amministratori o dai liquidatori.