Art. 22 – Azioni di responsabilità contro gli amministratori

Le azioni di responsabilità(1) contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall’assemblea 21 e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Note

(1)

Altra competenza assembleare è l’azione di responsabilità nei confronti di chi tra i soci abbia violato obblighi derivanti dalla legge o dallo statuto; parimenti alla eventuale rinuncia alla stessa, una volta deliberata dall’assemblea deve essere esercitata dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

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