Art. 2100 – Obbligatorietà del cottimo

Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo 2099 quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione 2101, 2127, 2131(1).

Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi in cui si verificano le condizioni previste nel comma precedente e stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe(2).

Note

(1)

L’obbligatorietà del cottimo si verifica solo quando sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato, superiore rispetto a quello conseguibile in ipotesi normale.

(2)

Comma abrogato per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

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