Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale 1176(1).
Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende 2086, 2090, 2094, 2106, 2236.
Note
(1)
L’obbligo di diligenza si sostanzia nell’esecuzione della prestazione lavorativa secondo la particolare natura di essa nonché nell’esecuzione dei comportamenti accessori che si rendono necessari in relazione all’interesse del datore di lavoro a conseguire un’utile prestazione.