Art. 2107 – Orario di lavoro

La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative(1) 2108; Cost. 36(2).

Note

(1)

Vedi nota 2 sub art. 2106.

(2)

La legge definisce solo la durata massima della prestazione lavorativa, pertanto le parti possono prevedere convenzionalmente un orario di lavoro diverso in ragione delle esigenze del datore di lavoro, che comunque non superino i limiti imposti dalla legge.

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