Art. 2108 – Lavoro straordinario e notturno

In caso di prolungamento dell’orario normale 2099, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario(1).

Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno(2).

I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge o dalle norme corporative(3) 2107, 2751, n. 4.

Note

(1)

Il lavoro straordinario si qualifica nella prestazione eccedente l’orario ordinario fissato dalla legge, dal contratto collettivo o da un contratto individuale più favorevole al lavoratore. La retribuzione non potrà dunque essere inferiore a quella ordinaria onnicomprensiva maggiorata del 10 per cento che si applicherà al lavoro eccedente la giornata normale concordata dall’autonomia delle parti, come dispone l’art. 5 R.D.L. 6 dicembre 1923, n. 692.

(2)

Si parla di lavoro notturno occasionale in quanto il lavoro notturno svolto a seguito di prestazione di lavoro a turni è compreso nell’ordinaria retribuzione globale giornaliera.

(3)

Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazione sindacali fasciste disposta con D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?