Le leggi speciali e le norme corporative(1) determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative 242(2).
Note
(1)
Le norme corporative sono state abrogate quali fonti di diritto per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste disposta con D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.
(2)
Il diritto del lavoratore agli adempimenti assicurativi non è una derivazione del diritto alla retribuzione, in quanto entrambi sorgono contemporaneamente, come effetto immediato dell’instaurazione del rapporto di lavoro.