Art. 2115 – Contribuzioni

Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme corporative(1), l’imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza 2753, 2754(2).

L’imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali 2116.

È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all’assistenza 1418, 1419.

Note

(1)

Vedi nota 1 sub art. 2114.

(2)

L’equa divisione dei contributi fra datore di lavoro e lavoratore è derogata dalle leggi speciali, che prevedono a carico dei datori percentuali molto più elevate di quelle a carico dei lavoratori.

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