In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge 548, 585, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado 74, 76 e agli affini 78 entro il secondo grado78, 1751(1).
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima 565(2).
È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l’attribuzione e la ripartizione delle indennità 458.
Note
(1)
Legittimati a chiedere il pagamento del Tfr al Fondo di garanzia presso l’Inps sono tutti coloro che a qualsiasi titolo siano succeduti nel credito del lavoratore, e non solamente i soggetti indicati nell’articolo 2122.
(2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 gennaio 1972, n. 8, ha dichiarato illegittimo l’articolo «nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa disporre per testamento delle indennità di cui allo stesso articolo».