Art. 2123 – Forme di previdenza

Salvo patto contrario, l’imprenditore che ha compiuto volontariamente atti di previdenza può dedurre dalle somme da lui dovute a norma degli articoli 2110, 2111 e 2120 quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi 1751(1).

Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della propria quota, qualunque sia la causa della cessazione del contratto 2117.

Note

(1)

I trattamenti pensionistici integrativi aziendali hanno natura retributiva differita, le parti non possono subordinare il sorgere del diritto alla prestazione previdenziale alla clausola che il rapporto non sia cessato per destituzione.

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