Art. 2130 – Durata del tirocinio

Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti dalle norme corporative o(1) dagli usi 35 comma 2 Cost. 2048; 195 disp. att.(2).

Note

(1)

Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1944, n. 721.

(2)

L’apprendistato è un rapporto di lavoro speciale in forza del quale l’imprenditore è obbligato ad impartire all’apprendista l’insegnamento necessario perché questi possa conseguire le capacità professionali per divenire un lavoratore qualificato.
All’obbligo di impartire un insegnamento si accompagna quello di corrispondere una retribuzione; parallelamente all’onere di apprendere, si accompagna quello di effettuare una prestazione lavorativa.
Esso si diversifica dal rapporto di addestramento professionale nel quale la causa giuridica è data dall’obbligo di insegnare a dall’onere di apprendere, mentre eventuali ulteriori obblighi sono previsti in maniera secondaria (es. indennità o rimborso spese).

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