Art. 2137 – Responsabilità dell’imprenditore agricolo

L’imprenditore2135, anche se esercita l’impresa sul fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative(1) concernenti l’esercizio dell’agricoltura 2088.

Note

(1)

Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

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