Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro 2082, 2765, in proprio e quale capo di una famiglia colonica 2142, 2150, si associano(1) per la coltivazione di un podere e per l’esercizio delle attività connesse 2135 al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili. È valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse 2155, 2156, art. 2164 del c.c., 2187.
Note
(1)
Il contratto di mezzadria è soggetto alla forma scritta 1350 solo nell’ipotesi di durata ultranovennale, mentre non è richiesta nel caso in cui manchi una pattuizione in ordine alla durata.