La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine.
Se non è comunicata disdetta a norma dell’articolo precedente 2964, il contratto s’intende rinnovato di anno in anno 1596, 2172(1).
Note
(1)
Cfr. art. 14, L. 15-9-1964, n. 756 (Norme in materia di contratti agrari).