Art. 2144 – Mezzadria a tempo determinato

La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine.

Se non è comunicata disdetta a norma dell’articolo precedente 2964, il contratto s’intende rinnovato di anno in anno 1596, 2172(1).

Note

(1)

Cfr. art. 14, L. 15-9-1964, n. 756 (Norme in materia di contratti agrari).

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