Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l’esercizio dell’impresa e di un’adeguata casa per la famiglia colonica 2146, 2765.
La direzione dell’impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria 2086, 2147, 2155, 2156, 2167, 2173(1).
Note
(1)
Comma tacitamente abrogato dall’art. 6, L. 756/1964.