Art. 2146 – Conferimento delle scorte

Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione delle norme corporative(1), della convenzione o degli usi.

Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti 2145, 2163(2).

Note

(1)

Le norme corporative sono state abrogate quali fonti di diritto per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

(2)

Per quanto attiene la ripartizione delle scorte vive nei contratti di mezzadria si veda la L. 29 maggio 1956, n. 500.

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