Art. 2149 – Divieto di subconcessione

Il mezzadro non può cedere la mezzadria, né affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente 1594, 1624, 1649, 1656, 2146, 2173(1).

Note

(1)

Controversa è la natura della subconcessione, se essa integri un’ipotesi di subcontratto oppure di cessione del contratto (v. 1406).

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