(1)I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Note
(1)
L’articolo è stato così sostituito dall’art. 83 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(1)I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Note
(1)
L’articolo è stato così sostituito dall’art. 83 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
9:00 – 18:00 Lunedì – Venerdì
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