(1)Le spese per la coltivazione del podere e per l’esercizio delle attività connesse 2147 ivi comprese quelle per l’impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici ed escluse quelle per la mano d’opera previste dall’articolo 2147, sono a carico del concedente 2765 e del mezzadro in parti uguali , se non dispongono diversamente le norme corporative, la convenzione o gli usi(2).
Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse 1282, 1815, sino alla scadenza dell’anno agrario in corso(2), le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili 1652, 2154(2).
Note
(1)
Articolo così implicitamente sostituito dall’art. 5, legge n. 756/1964 (Norme in materia di contratti agrari).
(2)
Inciso abrogato dalla norma citata alla nota (1).