Salvo diverse disposizioni delle norme corporative(1), della convenzione o degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui egli e la famiglia colonica si servono 1576, 1577, 1621, 2765(2).
Note
(1)
Vedi nota 1 sub art. 2152.
(2)
Applicando per analogia la normativa in materia di locazione, è da ritenere che il mezzadro possa anche eseguire lavori urgenti, se pur di straordinaria manutenzione.