Art. 2153 – Riparazioni di piccola manutenzione

Salvo diverse disposizioni delle norme corporative(1), della convenzione o degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui egli e la famiglia colonica si servono 1576, 1577, 1621, 2765(2).

Note

(1)

Vedi nota 1 sub art. 2152.

(2)

Applicando per analogia la normativa in materia di locazione, è da ritenere che il mezzadro possa anche eseguire lavori urgenti, se pur di straordinaria manutenzione.

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