Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente 2145 ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.
I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l’intervento delle parti 2141, 2156, 2157.
Salvo diverse disposizioni delle norme corporative(1) della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione(2).
Note
(1)
Le norme corporative sono state abrogate quali fonti di diritto per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
(2)
Comma implicitamente abrogato dall’art. 4 L. 15 settembre 1964, n. 756.