Art. 2155 – Raccolta e divisione dei prodotti

Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente 2145 ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.

I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l’intervento delle parti 2141, 2156, 2157.

Salvo diverse disposizioni delle norme corporative(1) della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione(2).

Note

(1)

Le norme corporative sono state abrogate quali fonti di diritto per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

(2)

Comma implicitamente abrogato dall’art. 4 L. 15 settembre 1964, n. 756.

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