Art. 2156 – Vendita dei prodotti

La vendita 1470 dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente 2145 previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato 2157, 2765.

La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese 2141, 2155.

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