Art. 2158 – Morte di una delle parti

La mezzadria non si scioglie per la morte del concedente.

In caso di morte del mezzadro la mezzadria si scioglie alla fine dell’anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del mezzadro vi sia persona idonea a sostituirlo ed i componenti della famiglia colonica si accordino nel designarla.

Se la morte del mezzadro è avvenuta negli ultimi quattro mesi dell’anno agrario, i componenti della famiglia colonica possono chiedere che la mezzadria continui sino alla fine dell’anno successivo, purché assicurino la buona coltivazione del podere. La richiesta deve essere fatta entro due mesi dalla morte del mezzadro, o, se ciò non è possibile, prima dell’inizio del nuovo anno agrario(1) 2964.

In tutti i casi, se il podere non è coltivato con la dovuta diligenza 2148, il concedente può far eseguire a sue spese i lavori necessari, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.

Note

(1)

La disciplina dettata dalla L. 3 maggio 1982, n. 203 considera come concessionario l’intera famiglia colonica; di conseguenza, la morte di uno dei suoi membri non fa venir meno il contratto, purché vi sia un superstite che possa prestare il lavoro necessario per coltivazione del fondo.

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