Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo 978, 1406, 1470, 1522, la mezzadria continua 1599 nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di recedere dal contratto 1373, 1602, 2964. In tal caso il recesso ha effetto alla fine dell’anno agrario in corso o di quello successivo, se non è comunicato almeno tre mesi prima della fine dell’anno agrario in corso.
I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto colonico 2161 passano a chi subentra nel godimento del fondo 1260, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria dell’originario concedente 2177, 2559, 2560.