Art. 2163 – Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria

Salvo diverse disposizioni delle norme corporative(1), della convenzione o degli usi, l’assegnazione delle scorte 2702 al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti:

1) se si tratta di scorte vive 1641, secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna 1641;

2) se si tratta di scorte morte 1640 circolanti, per quantità e qualità, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;

3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantità, qualità e stato di uso 998, 1640.

Note

(1)

Le norme corporative sono state abrogate quali fonti di diritto a seguito della soppressione dell’ordinamento corporativo disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

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