Art. 2165 – Durata

La colonia parziaria 2164 è contratta per il tempo necessario affinché il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo(1).

Se non si fa luogo a rotazione di culture, la colonia non può avere una durata inferiore a due anni 1630, 2143.

Note

(1)

L’art. 34, L. 3 maggio 1982, n. 203 prevede che i contratti di colonia parziaria non convertiti in affitto hanno durata di sei anni e di dieci anni a seconda del tipo di causa che ha impedito la conversione.

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