Art. 2167 – Obblighi del colono

Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente 2147, 2173 e le necessità della coltivazione(1).

Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia 1176, 2148, 2765.

Note

(1)

Il colono collabora con il concedente alla direzione dell’impresa, concordando le decisioni di rilevante interesse, secondo le esigenze della buona tecnica agraria.

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