Sono applicabili alla colonia parziaria 2164 le norme dettate per la mezzadria negli articoli 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonché quelle concernenti la tenuta e l’efficacia probatoria del libretto colonico 2161, 2162, qualora le parti l’abbiano d’accordo istituito(1) 998.
Note
(1)
Cfr. art. 12, L. 15-9-1964, n. 756 (Norme in materia di contratti agrari).